giovedì 30 aprile 2026

Il #PRESIDENTE #MATTARELLA, la normativa vigente e la #GRAZIA

Chi vuol gettare discredito sulla massima autorità dello Stato provi a inventarsi qualcosa di diverso
Di Iole Natoli

Da Brocardi art. 681 c.p.p.

Sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti si leggono e si sentono dichiarazioni tra le più contraddittorie e superficiali, perfino quando fatte in buonafede.
Benché appaia non molto probabile che quanto clamorosamente rivelato da Il Fatto quotidiano sia campato in aria, del tutto o in parte, ritengo che le indagini debbano essere, quanto meno ora, condotte a tutto campo e senza accomodamenti di sorta, non solo nell’interesse della Repubblica ma altresì della stessa signora Minetti, in linea con la presunzione d’innocenza e conseguentemente con l’idea che possa non essere colpevole di ciò che le è stato contestato.
Detto questo, mi soffermo sulle reazioni registrate sui social e su alcuni organi di stampa, partendo non da insostenibili astrazioni ma dall’insieme della normativa vigente.

L’art. 87 (Titolo II) della Costituzione enuncia al comma 11 che il Presidente della Repubblica «può concedere grazia e commutare le pene». Non dice altro ma occorre ora verificare IN CHE MODO tale prerogativa va gestita, dunque a quali dispositivi del codice penale e di quello di procedura penale è collegata.

Il comma 1 dell’ art. 174 del Codice Penale recita: «L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna».
Passa quindi a trattare del solo indulto, dal quale la grazia si distingue in quanto provvedimento individuale e non generale.

Andiamo ora all’art. 681 del Codice di procedura penale qui riprodotto in foto.
Nel comma 1 leggiamo che «La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia». Rientra nelle modalità esposte in questo comma la richiesta avanzata da Nicole Minetti.

Nel comma 2 si esplicita la procedura da seguire per il condannato detenuto o internato. Questa prima parte del comma non riguarda dunque la situazione di Minetti, che corrisponde invece alla seconda parte dello stesso comma, in cui si esplicita: «Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni».
Emerge da questo comma che lo “scandalo” di natura ideologica, con cui è stata accolta la notizia che Minetti non abbia scontato ancora neanche un giorno di pena prima dell’ottenimento della grazia, È INFONDATO. La norma prevede infatti espressamente che la grazia può essere accordata anche a un condannato non detenuto o internato.

Soffermiamoci ora sul comma 4. «La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti».
Questo comma indica una differente procedura, concernente una grazia concessa per iniziativa propria del Presidente della Repubblica e non su proposta del o della condannata. Esistono dunque due e non una sola procedura prevista.
La situazione della signora Minetti rientra ESCLUSIVAMENTE in quanto descritto al comma 1 e NON al comma 4. Voler sovrapporre alla decisione effettivamente presa dal Presidente una decisione che non poggi sulle caratteristiche indicate nel primo comma – dunque sull’istruttoria presentata dal Ministro della Giustizia e corredata dal parere della Procura generale - è una pretesa illegittima, motivata da presupposti ideologici e non dai contenuti di legge.

Mi auguro che le tante approssimazioni e talora farneticazioni con cui si è tentato di sporcare la figura del Presidente della Repubblica, illazioni che hanno trovato eco purtroppo anche in persone abitualmente poco disposte a essere brutalmente manipolate, abbiano ora termine.
Rimane solamente da aspettare lo svolgimento delle ulteriori indagini annunciate e avviate dalla Procura generale milanese, affinché, con la conferma implicita della grazia o la sua esplicita revoca, si possa chiudere definitivamente la vicenda.

30.04.2026

©Iole Natoli

Sullo stesso tema: “Sulla recente #GRAZIA a Minetti concessa dal #PRESIDENTE #MATTARELLA

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Immagine: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-decimo/titolo-iii/capo-ii/art681.html
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mercoledì 29 aprile 2026

Sulla recente #GRAZIA a Minetti concessa dal #PRESIDENTE #MATTARELLA


Si può pretendere che la decisione presidenziale sulla Grazia esuli dalle motivazioni addotte, per adattarsi all'accettazione del pubblico?
Di Iole Natoli

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Leggo su FB una raffica di affermazioni emotive e non sto a commentarle tutte in attesa di nuove verifiche sui fatti. Mi interessa però precisare alcune cose.

Chi suppone che il Presidente abbia una sorta di responsabilità personale, nella concessione eventualmente erronea che sarebbe avvenuta, tralascia alcuni elementi fondamentali.

Il Presidente non ha competenze istruttorie sul merito, né dispone di strumenti specifici in proposito. Si limita a controllare la rispondenza del provvedimento che gli viene proposto alla normativa vigente e poi valuta secondo quella DISCREZIONALITÀ che la Costituzione gli attribuisce e riconosce (discrezionalità, dunque, non soggetta a giudizio altrui).

Quando leggo che ”trattandosi di Minetti” avrebbe dovuto chiedere a priori supplementi di controlli a Nordio o alla Procura o al primo passante per via, trovo che si stia commettendo più di un errore.

La grazia concessa alla donna è stata motivata, infatti, dal supremo interesse di un minore in condizioni di estrema difficoltà e bisognoso di assistenza continuativa, anche a causa di cure chirurgiche erogate e da erogare all’estero. Pretendere che fosse negata solo perché la richiedente era ed è Nicole Minetti significa far ricadere sul figlio le colpe passate e accertate della madre adottiva (legame reso pubblico da Minetti stessa), considerate peraltro maggiori di quelle di un delinquente omicida. Vuol dire introdurre in sostanza una discriminazione nei confronti del figlio e questo il Presidente non lo avrebbe mai fatto.

Inoltre, quando ci si chiede perché, pur potendo negarla, il Presidente abbia deciso di concederla, si dimentica che Mattarella è un cattolico convinto. Se a un cattolico convinto mostri una “redenzione” consistente nella trasformazione di una persona già motivatamente condannata in una sorta di Madre Teresa di Calcutta, che si prende cura di tanti minori e poi ne adotta uno in particolare difficoltà per curarlo, accudirlo, assisterlo eccetera, un fervente cattolico si sente toccato nel profondo del cuore.
Se la Grazia divina ha operato cotanta trasformazione in una persona, CHI SONO IO per negare la grazia terrena?

Io non sono credente. Sono la personificazione del dubbio e non delle certezze. A causa della mia dubbiosità radicale, non avrei visto una nuova Madre Teresa all’opera. Sono più dubbiosa di quanto si narra sia stato San Tommaso.

Non si può tuttavia impedire a un cattolico di credere nella Grazia divina e nei miracoli. La nostra Costituzione impone il rispetto delle coscienze altrui e vorrei che ce lo ricordassimo anche in un caso come questo, che riguarda la coscienza morale e religiosa del nostro Presidente. Semplicemente, ha creduto di dover credere.

Le responsabilità, SE quanto scritto dal Fatto dovesse risultare veritiero oltre che verosimile, sarebbero, a parer mio, di chi ha condotto le verifiche che hanno dato luogo all’istruttoria. Nordio non mi sembra il principale soggetto “imputabile”, almeno sinora e salvo nuovi sviluppi. Se colpa c’è, va rintracciata innanzi tutto alla fonte, che in questo caso è chi ha espletato le indagini sotto il controllo della Procura milanese.

29.04.2026

©Iole Natoli

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Immagine: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/04/27/grazia-nicole-minetti-mattarella-scrive-nordio-scoop-acquisire-con-urgenza-informazioni/8367994/
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Successivamente, sullo stesso tema: “Il #PRESIDENTE #MATTARELLA, la normativa vigente e la #GRAZIA


 

martedì 24 marzo 2026

#REFERENDUMGIUSTIZIA 2026 / PERCHÉ NON HA VINTO IL SÌ


LE RAGIONI PRINCIPALI DI UN “NO”
Tiriamo le somme
Di Iole Natoli  

In ogni appello referendario bisogna tener conto di due fattori: i contenuti della proposta e la campagna per sostenerla. Nel caso specifico, la proposta aveva diversi punti deboli:

1 – non affrontava i problemi concreti della giustizia ma prometteva soltanto punizioni per tutti, anche per coloro che, solo a causa delle inefficienze del sistema operativo (scarso numero del personale e insufficienza dei mezzi) a cui si stava evitando di provvedere, finivano col produrre risultati pesanti per la popolazione non per propria colpa;

2 – disegnava una formula compositiva dell’Alta Corte con sistemi differenti e punitivi nei confronti dei magistrati, con una scelta effettiva dei componenti estratti solo successivamente dalla platea eletta, per la componente laica, e un sorteggio secco, cioè senza elezioni e scelte, per la componente togata;

3 – smentiva le motivazioni addotte per la necessità della riforma, che erano di evitare la vicinanza tra PM e Giudici, dato che le due categorie tornavano a essere affiancate nell’Alta Corte;

4 – prevedeva una soluzione risibile per i ricorsi, dato questi sarebbero stati gestiti da membri diversi della stessa Corte, cosa che non garantiva minimamente l’assenza di possibili influenze da consorterie subentrate.

Esaminiamo adesso l’altro fattore, cioè la campagna che è stata condotta.

Ora, se è vero che in entrambe le campagne ci sono stati scivoloni e pessime scelte comunicative, vanno rilevati alcuni particolari importanti.

5 – Una cosa è che gli svarioni logici siano proposti da semplici sostenitori dei due fronti contrapposti, un’altra che siano espressi da persone autorevoli, rappresentative di ciascuna delle due parti. Un’altra ancora, ben più grave, è che svarioni e falsità siano strombazzati da alti rappresentanti del Governo (in ordine cronologico Nordio e Meloni), di quello stesso Governo che aveva blindato la legge di riforma impedendo persino ai propri parlamentari una discussione sugli emendamenti. Non si dovrebbe/potrebbe mettere fuori gioco il Parlamento nemmeno in occasione di leggi ordinarie, MENO CHE MAI per una legge costituzionale;

6 – la strumentalizzazione di defunti cari a buona parte dell’opinione pubblica (Tortora, Pannella, Falcone), in funzione di appoggio non all’idea di separazione delle carriere bensì a una separazione attuata con le incongruenze e gli errori già evidenziati, è stata percepita come offensiva verso chi non poteva esprimere un pensiero autonomo perché non più in vita e come ingannevole verso la popolazione votante. Foto dei defunti sono state agitate come immaginette religiose, in grado di operare il miracolo di un’adesione al Sì a dispetto delle carenze della legge.

Il NO a quella legge è stato determinato sia dai contenuti contraddittori sia dalla campagna insensata dei suoi rappresentanti maggiori. Quando un Governo esercita il suo potere per impedire il confronto parlamentare, mentendo spudoratamente pur di vincere, la popolazione più avvertita si spaventa e corre ai ripari.
Costituzione alla mano vota NO.

 

24 marzo 2026

NOTA
Per gli utenti di Facebook, qui alcuni interventi sul social:
https://shorturl.at/plelE

 

 © Iole Natoli