giovedì 30 aprile 2026

Il #PRESIDENTE #MATTARELLA, la normativa vigente e la #GRAZIA

Chi vuol gettare discredito sulla massima autorità dello Stato provi a inventarsi qualcosa di diverso
Di Iole Natoli

Da Brocardi art. 681 c.p.p.

Sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti si leggono e si sentono dichiarazioni tra le più contraddittorie e superficiali, perfino quando fatte in buonafede.
Benché appaia non molto probabile che quanto clamorosamente rivelato da Il Fatto quotidiano sia campato in aria, del tutto o in parte, ritengo che le indagini debbano essere, quanto meno ora, condotte a tutto campo e senza accomodamenti di sorta, non solo nell’interesse della Repubblica ma altresì della stessa signora Minetti, in linea con la presunzione d’innocenza e conseguentemente con l’idea che possa non essere colpevole di ciò che le è stato contestato.
Detto questo, mi soffermo sulle reazioni registrate sui social e su alcuni organi di stampa, partendo non da insostenibili astrazioni ma dall’insieme della normativa vigente.

L’art. 87 (Titolo II) della Costituzione enuncia al comma 11 che il Presidente della Repubblica «può concedere grazia e commutare le pene». Non dice altro ma occorre ora verificare IN CHE MODO tale prerogativa va gestita, dunque a quali dispositivi del codice penale e di quello di procedura penale è collegata.

Il comma 1 dell’ art. 174 del Codice Penale recita: «L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna».
Passa quindi a trattare del solo indulto, dal quale la grazia si distingue in quanto provvedimento individuale e non generale.

Andiamo ora all’art. 681 del Codice di procedura penale qui riprodotto in foto.
Nel comma 1 leggiamo che «La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia». Rientra nelle modalità esposte in questo comma la richiesta avanzata da Nicole Minetti.

Nel comma 2 si esplicita la procedura da seguire per il condannato detenuto o internato. Questa prima parte del comma non riguarda dunque la situazione di Minetti, che corrisponde invece alla seconda parte dello stesso comma, in cui si esplicita: «Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni».
Emerge da questo comma che lo “scandalo” di natura ideologica, con cui è stata accolta la notizia che Minetti non abbia scontato ancora neanche un giorno di pena prima dell’ottenimento della grazia, È INFONDATO. La norma prevede infatti espressamente che la grazia può essere accordata anche a un condannato non detenuto o internato.

Soffermiamoci ora sul comma 4. «La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti».
Questo comma indica una differente procedura, concernente una grazia concessa per iniziativa propria del Presidente della Repubblica e non su proposta del o della condannata. Esistono dunque due e non una sola procedura prevista.
La situazione della signora Minetti rientra ESCLUSIVAMENTE in quanto descritto al comma 1 e NON al comma 4. Voler sovrapporre alla decisione effettivamente presa dal Presidente una decisione che non poggi sulle caratteristiche indicate nel primo comma – dunque sull’istruttoria presentata dal Ministro della Giustizia e corredata dal parere della Procura generale - è una pretesa illegittima, motivata da presupposti ideologici e non dai contenuti di legge.

Mi auguro che le tante approssimazioni e talora farneticazioni con cui si è tentato di sporcare la figura del Presidente della Repubblica, illazioni che hanno trovato eco purtroppo anche in persone abitualmente poco disposte a essere brutalmente manipolate, abbiano ora termine.
Rimane solamente da aspettare lo svolgimento delle ulteriori indagini annunciate e avviate dalla Procura generale milanese, affinché, con la conferma implicita della grazia o la sua esplicita revoca, si possa chiudere definitivamente la vicenda.

30.04.2026

©Iole Natoli

Sullo stesso tema: “Sulla recente #GRAZIA a Minetti concessa dal #PRESIDENTE #MATTARELLA

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Immagine: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-decimo/titolo-iii/capo-ii/art681.html
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